I servizi offerti in ambito fideiussioni


  • Fideiussione IVA
  • Provvisoria e Definitiva Appalti Pubblici
  • Rata a Saldo nei Lavori Pubblici
  • Provvisoria e Definitiva Forniture e Servizi Enti Pubblici


  • Generica di Buona Esecuzione Enti Pubblici
  • Concessioni edilizie
  • Generica di Buona Esecuzione tra Privati
  • Diritti Doganali


  • CAR Lavori Pubblici e Postuma Decennale
  • Assicurazione sui Crediti Commerciali
  • Attestazione di Capacità Finanziaria per Albi Professionali

RIMBORSI IVA

Viene prestata dalle imprese che in base all’art. 38 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, all’atto della presentazione della dichiarazione iva annuale risultano creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

FIDEIUSSIONI PRESTATE

A Garanzia di Pubblici Appalti di Lavori,
Forniture e Servizi ai Sensi Del D.L. 163/06

Cauzione provvisoria art. 75 D.L. 163/06: Viene prestata alla stazione appaltante unitamente all’offerta economica dal concorrente ed è pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara; può essere ridotta del 50% nel caso in cui l’impresa sia certificata ISO 9000.
Cauzione definitiva art. 113 D.L. 163/06: Viene prestata dall’impresa aggiudicataria dell’appalto nella misura del 10% del prezzo offerto.
Cauzione sulla rata di saldo art. 141 D.L. 163/06: Viene prestata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed è condizione di pagamento della rata di saldo del prezzo contrattuale.

CONCESSIONI EDILIZIE
URBANIZZAZIONI

Viene presentata in forza della Legge 28.1.1977 n. 10 (Legge Bucalossi) che stabilisce che a fronte di ogni attività comprovante trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale vi sia una partecipazione agli “oneri” ad essa relativi e che l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco.

Tali oneri si identificano in:

  • Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri dallo stesso sostenuti per opere di urbanizzazioni primarie e/o secondarie;
  • Contributo da versare al Comune commisurato al costo di costruzione.

DIRITTI DOGANALI

Temporanea importazione: La polizza è sostitutiva della cauzione richiesta all’importatore a garanzia dell’ammontare dei diritti doganali.(art.182 del D.P.R. 23.1.1973 n.43).
Depositi doganali di merci in magazzini di proprietà privata: Quando merci estere sono introdotte in magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione a garanzia che le merci non saranno immesse al consumo prima che si sia provveduto al pagamento dei dazi doganali.
Pagamenti periodici e/o differiti: L’Amministrazione Finanziaria può consentire agli operatori, che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali, di ottenere la libera disponibilità delle merci senza il preventivo pagamento dei diritti doganali, che vengono annotati in un apposito conto di debito (art. 78-79 del D.P.R. 23.1.1973 n. 43 e art. 5 comma 2 della legge n. 213 del 25/7/2000 che ha modificato l’art. 79 del Testo Unico).

DECRETO LEGISLATIVO 20.06.2005 N. 122

Disposizioni per la Tutela dei Diritti Patrimoniali degli Acquirenti di Immobili da Costruire, a norma di Legge 2 agosto 2004 n. 210

Con la pubblicazione nella G.U. del 6 luglio 2005 del Decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, entrato in vigore il 21 luglio 2005, è  diventata pienamente operativa la legge delega 210.

GARANZIA AMBIENTALI
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

La polizza è emessa a copertura delle eventuali spese gravanti sul Ministero dell’Ambiente per inadempienze dell’impresa dovute a fatti colposi o dolosi a seguito di:

  • Operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
  • Interventi di bonifica e di ripristino dell’area sulle quali si svolge l’attività di smaltimento intendendosi per bonifica una pulitura tale da assicurare l’eliminazione di qualsiasi fonte d’inquinamento ambientale e il trasporto e lo smaltimento dei residui derivanti da detta pulitura.
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